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ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

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La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d'Assise o in Corte d'Assise d'Appello il collegio giudicante sia formato da due Giudici togati e sei Giudici Popolari; questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai Giudici togati. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i Giudici Popolari ordinari, sia per i Giudici Popolari supplenti.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 30 anni e non abbiano superato i 65 anni.

Descrizione

La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d'Assise o in Corte d'Assise d'Appello il collegio giudicante sia formato da due Giudici togati e sei Giudici Popolari; questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai Giudici togati. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i Giudici Popolari ordinari, sia per i Giudici Popolari supplenti.

Come fare

Tutti i cittadini che abbiano compiuto 30 ani e non abbiano superato i 65 anni, che siano in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o superiore e che siano elettorali del Comune possono presentare istanza di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (Licenza Media Inferiore) e di Corte d'Assiste d'Appello (Licenza Media Superiore). Anche chi non ha fatto domanda d'iscrizione negli elenchi poterenne essere nominato ugualmente Giudice Popolare della Corte d'Appello, in quanto la legge prevede che i Comuni forniscano d'ufficio alla Corte d'Appello gli elenchi dei cittadini che hanno requisiti per la nomina. Il richiedente deve essere elettorale del Comune e non trovarisi in condizioni di incompatibilità con l'incarico come indicato nella domanda.

Cosa serve

età compresa tra 30 e 65 anni
cittadinanza italiana
licenza media inferiore (per albo giudici corte d'Assise d'Appello)
licenza media superiore (per albo giudici corte d'Appello)

Cosa si ottiene

ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Tempi e scadenze

Ogni due anni è possibile presentare la domanda per le persone non ancora inserite nell'albo.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Art. 21 Legge 10/04/1951, n. 267 e successive modificazioni

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 29/01/2024


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